STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
MALATTIA DI ALZHEIMER SARDEGNA


in sigla AMAS

Denominazione – Oggetto - Sede

Art. 1 (1)

E' costituita un’Associazione di mutua assistenza denominata “AMAS (di seguito “Associazione”).
L’Associazione, che ha durata illimitata, è apolitica e aconfessionale e opera su base prevalentemente volontaria.
L’Associazione utilizza nella propria denominazione o in altro modo il nome e ogni logo “AMAS ”, di cui l’Associazione Malattia di Alzheimer Sardegna (di seguito “AMAS”) è esclusiva titolare.
L’Associazione cura la propria eventuale articolazione sul proprio territorio o in territori limitrofi in cui non operi un’altra associazione malattia di Alzheimer attraverso l’attivazione di Sezioni o Gruppi Operativi e ne assicura la uniformità e congruenza di azione.

Art. 2

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti dei soggetti affetti da malattia di Alzheimer e patologie affini e dei loro familiari. A titolo meramente esemplificativo l’Associazione si propone:
1) la realizzazione di interventi finalizzati al sostegno delle persone affette dalla malattia di Alzheimer, e sindromi demenziali    correlate, e dei loro familiari proponendosi come punto di riferimento e di aggregazione;
2) l’assistenza di malati e loro familiari nei rapporti con presidi sanitari, enti pubblici;
3) la sensibilizzazione intorno alle peculiari problematiche che la malattia di Alzheimer solleva e al sostegno dei pazienti e     delle loro famiglie;
4) la proposizione e il sostegno di modelli di attenzione integrale nei confronti di una malattia che si appresta a divenire una     delle principali cause di invalidità;
5) la predisposizione di forme specifiche di assistenza per i malati ed i familiari;
6) lo studio e l’incentivazione alla costituzione di centri di assistenza;
7) la formazione di personale specializzato anche attraverso l’organizzazione di convegni e corsi di studi;
8) l’intervento presso le forze politiche e sindacali e presso le amministrazione pubbliche al fine di promuovere il diritto alla     salute e alla qualità della vita e la tutela giuridica del malato e dei familiari;
9) la promozione del ruolo informativo dei malati e dei loro familiari per l’acquisizione di dati statistici di rilevanza sociale e    sanitaria;
10) il potenziamento, anche in coordinamento con altre organizzazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità,      della ricerca inerente gli aspetti etiopatogenetici, terapeutici, assistenziali e sociali della malattia di Alzheimer, e sindromi     demenziali correlate.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle direttamente connesse, accessorie o integrative.
L’Associazione può collaborare con associazioni o altre realtà non lucrative per la valorizzazione sinergica delle comuni esperienze umane e scientifiche.

Art. 3

L’Associazione ha sede in ABBASANTA, Via KENNEDY n. 7 Codice Fiscale n° 90028140953;


PATRIMONIO E RENDICONTO

Art. 4

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
1) le quote associative determinate annualmente con delibera dal Consiglio;
2) gli ulteriori contributi annuali deliberati dal Consiglio a fronte di specifiche iniziative o esigenze;
3) i fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
4) qualunque ulteriore provento che comunque pervenga all’Associazione.

Art. 5 (2)

L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Utili ed eventuali avanzi di gestione non potranno essere distribuiti, neppure indirettamente, e potranno essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali e delle attività connesse.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto dell’esercizio che deve essere sottoposto all’Assemblea dei Soci entro tre mesi dal termine dell’esercizio stesso.

I SOCI

Art. 6

Possono essere Soci dell’Associazione persone fisiche ed enti che ne condividano le finalità e che si impegnino al perseguimento delle stesse.
L’associazione è a tempo indeterminato.

Art. 7

Ciascun Socio è tenuto al versamento di una quota associativa annuale stabilita, unitamente alle modalità di corresponsione, dal Consiglio.
La quota è intrasmissibile.

Art. 8

La qualità di Socio si acquista all’atto della iscrizione nel registro dei Soci dell’Associazione.

Art. 9

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio recante la dichiarazione di condivisione delle finalità che l’Associazione si propone e l’impegno a osservarne Statuto e Regolamento.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, questa si intende accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicarne la motivazione. L’accoglimento della domanda potrà essere contestato dal 50% dei Soci. Sulla contestazione decide l’Assemblea dei soci a maggioranza semplice.

Art. 10

I Soci sono tali e possono esercitare i loro diritti solo se in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 11

La qualità di socio si perde per:
a) decesso/estinzione;
b) recesso;
c) esclusione.
Il recesso ha effetto immediato salvo la collaborazione al completamento delle iniziative in cui il socio recedendo sia coinvolto.
L’esclusione viene deliberata nel caso di:
1) comportamento in contrasto con gli scopi e le politiche dell’associazione;
2) comportamento pregiudizievole della onorabilità dell’Associazione;
3) indebita rivelazione di notizie riservate;
4) mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi previsti ai sensi del presente Statuto o del     Regolamento;
5) gravi motivi oggettivi.
L’esclusione viene deliberata dal Consiglio assunto il parere del Collegio dei Probiviri. La delibera di esclusione ha efficacia immediata.
Qualora l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli potrà adire l’Assemblea per chiedere la revoca del provvedimento di esclusione. In tal caso la delibera di esclusione rimarrà sospesa sino al pronunciamento dell’Assemblea.

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 12

Gli organi dell’Associazione sono:
1) l’Assemblea;
2) il Consiglio;
3) il Presidente;
4) il Vicepresidente;
5) Il Segretario;
6) Il Tesoriere
7) la Giunta Esecutiva, se nominata;
8) il Collegio dei Probiviri, se nominato.


Art. 13

L’Assemblea dei Soci è costituita:
- da tutti i soci persone fisiche;
- da tutti i soci persone giuridiche. La partecipazione alle attività assembleari dei soci diversi dalle persone fisiche sarà    definita caso per caso dal Consiglio all’atto dell’iscrizione nel Libro Soci dell’associazione del nuovo Socio-Ente.


Art. 14

L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente nei casi stabiliti dal presente Statuto o ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta o sottoscritta da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio o da almeno 20 (venti) membri dell’Assemblea dei Soci, con l’indicazione delle materie da inserire all’ordine del giorno, oppure dal Collegio dei Probiviri.


Art. 15

La convocazione avviene mediante avviso contenente l’ordine del giorno, da comunicarsi con le modalità definite dal Regolamento.


Art. 16

Il Presidente fissa la data e l’Ordine del Giorno dell’Assemblea.
L’Assemblea è valida in prima convocazione se vi partecipa il 50% degli aventi diritto di voto. In seconda convocazione l’Assemblea delibera validamente indipendentemente dal numero dei presenti, ma con un minimo di cinque Soci aventi diritto di voto.


Art. 17 (3)

L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.
Per le delibere aventi a oggetto modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Per le delibere aventi a oggetto l’esclusione di un Socio è necessario il voto favorevole di almeno il 70% dei presenti.


Art. 18

L’Assemblea:
1) elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo ed eventualmente il Collegio dei Probiviri;
2) approva il programma annuale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
3) delibera le modifiche statutarie e regolamentari;
4) approva rendiconto consuntivo e bilancio preventivo e approva la relazione del Consiglio relativa all’esercizio precedente;
5) delibera in merito alla opposizione del Socio escluso;
6) delibera in merito alla proposta del Consiglio riguardante l’esclusione di un Consigliere;
7) autorizza o ratifica gli atti del Consiglio su questioni non previste da statuto o regolamento;
8) delibera su ogni argomento sottoposto dal Consiglio;
Tutte le votazioni dell’Assemblea sono a scrutinio palese.


Art. 19 (4)

Il Consiglio è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 13 componenti eletti dall’Assemblea dei Soci con le modalità specificate nel Regolamento e rimane in carica tre anni. Il Consiglio si riunisce almeno 3 (tre) volte l’anno su convocazione del suo Presidente e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta, con specificazione degli argomenti di cui si chiede la trattazione, da almeno un terzo dei Consiglieri..


Art. 20 (5)

L’avviso di convocazione deve essere recapitato, a mezzo posta ordinaria o via telefono, fax e.mail, ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima unitamente all’ordine del giorno; il termine è ridotto a 3 (tre) giorni in caso di urgenza.
Le sedute del Consiglio sono validamente costituite, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Il Consiglio delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti. Tutte le votazioni del Consiglio sono a scrutinio palese.


Art. 21

La decadenza dalla carica di Consigliere può avvenire per:
1) perdita da parte del Consigliere della qualità di socio dell’Associazione;
2) dimissioni;
3) esclusione per gravi motivi proposta dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, e deliberata dall’Assemblea;
4) assenza ingiustificata da almeno 3 (tre) riunioni consecutive; in questo caso la domanda di dichiarazione della decadenza deve essere proposta da almeno 3 (tre) Consiglieri e deve essere deliberata dal Consiglio.
Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo dovesse cessare per qualsiasi causa dall’Ufficio prima della scadenza annuale, il Consiglio Direttivo nomina per cooptazione uno o più sostituti che rimangono in carica fino alla prima Assemblea successiva, la quale deve deliberare in ordine alla nomina definitiva.


Art. 22 (6)

Il Consiglio elegge tra i Consiglieri il proprio Presidente, che ricopre altresì la carica di Presidente dell’Associazione e Rappresentante Legale, il Vicepresidente ed, eventualmente, la Giunta Esecutiva.
Al Consiglio sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione che non siano di competenza dell’Assemblea; il Consiglio compie tutti gli atti ritenuti opportuni per il perseguimento delle finalità dell’Associazione, in particolare:
1) formula il programma generale di attività annuale;
2) cura l’attuazione del programma annuale e adotta tutte le delibere necessarie a tal fine;
3) predispone il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo che rimette, unitamente alla relazione sulla gestione e alla relazione del collegio sindacale, all’approvazione dell’Assemblea;
4) delibera contribuzioni straordinarie per il finanziamento di determinate specifiche attività;
5) delibera l’esclusione del Socio;
6) adisce l’autorità giudiziaria civile e penale;
7) il Consiglio può delegare a singoli Consiglieri specifici poteri per la realizzazione di determinate operazioni o iniziative.

Art. 23

Il Presidente:
1) ha la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale; tali prerogative, su delibera del Consiglio Direttivo possono essere estese ad altri componenti della Giunta Esecutiva, se nominata;
2) convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e vigila affinchè siano rispettate le norme statutarie;
3) sovraintende alle attività dell’Associazione e all’esecuzione delle delibere degli organi sociali;
4) in caso di effettiva e documentata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio riferendo allo stesso tempestivamente e in ogni caso nella riunione immediatamente successiva convocando con urgenza la Giunta Esecutiva.


Art. 24

In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, al quale spetteranno gli stessi poteri e doveri del Presidente e che ricoprirà tale ruolo fino al rientro nelle proprie funzioni del Presidente stesso.


Art. 25 (7)

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è in capo al presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente. Rispetto ai terzi la firma del vice presidente fa piena prova dell'impedimento del presidente.


Art. 26

Il segretario svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e della giunta Esecutiva e coadiuva il Presidente, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, nonchèdel Libro Soci.


Art. 27

Il tesoriere cura la gestione della Cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.


Art. 28

La Giunta Esecutiva, qualora sia stata nominata, è costituita dal Presidente e da un numero di Consiglieri determinato dal Consiglio.
La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente e si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.
Per la validità delle sedute è necessario l’intervento della maggioranza del componenti; le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa.


Art. 29

La Giunta Esecutiva:
1) attua le delibere del Consiglio Direttivo;
2) elabora le proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo;
3) in caso di urgenza adotta tutti i provvedimenti e le iniziative che ritiene necessari e che dovranno essere sottoposti a ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella sua riunione immediatamente successiva.
La convocazione avviene mediante avviso contenente l’ordine del giorno, da comunicarsi con le modalità definite dal Regolamento.


Art. 30

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è costituito da un Presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti.
La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.
I membri del Collegio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.


Art. 31

Il Collegio dei Probiviri:
1) verifica le scritture contabili;
2) verifica l’andamento amministrativo dell’amministrazione;
3) esamina ed esprime un parere preventivo su bilancio preventivo e rendiconto d’esercizio;
4) esprime il proprio parere su ogni argomento sottoposto dal Consiglio o dall’Assemblea.


Art. 32

Il parere del Collegio dei Probiviri dovrà essere sempre motivato, non avrà potere vincolante ma elevato valore morale.


Art. 33

Tutte le cariche associative e le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.


NORME FINALI

Art. 34 (8)

L’Associazione fa riferimento al Presidente e al Consiglio Direttivo per le problematiche di carattere organizzativo, amministrativo, contabile o altro.


Art. 35 (9)

L’Associazione, oltre a collaborare per il perseguimento delle finalità dell’AMAS, collabora per il perseguimento delle finalità suddette con le altre associazioni dei malati di Alzheimer presenti nel territorio nazionale.


Art. 36

Cause di scioglimento dell’Associazione sono:
1) continuata inattività dell’Assemblea;
2) continuata inattività del Consiglio qualora l’Assemblea non adotti gli opportuni provvedimenti.
In caso di scioglimento i beni dell’Associazione saranno devoluti ad altre associazioni aventi finalità analoghe o, in subordine, ad altri enti che abbiano anch’esse finalità analoghe.


Art. 37

Per quanto non specificamente previsto nel presente Statuto e nel Regolamento, si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi speciali in materia.


(1) Articolo così modificato con delibera dell’Assemblea dei soci N. 02 del 26 maggio 2006.
(2) Articolo così modificato con delibera dell’Assemblea dei soci N. 02 del 26 maggio 2006.
(3) Articolo così modificato con delibera dell’Assemblea dei Soci N. 02 del 26 maggio 2006.
(4) Articolo così modificato con delibera dell’Assemblea dei soci N. 02 del 26 maggio 2006.
(5) Articolo così modificato con delibera dell’Assemblea dei soci N. 02 del 26 maggio 2006.
(6) Articolo così modificato con delibera dell’Assemblea dei soci N. 02 del 26 maggio 2006.
(7) Articolo così modificato con delibera dell’Assemblea dei soci N. 02 del 26 maggio 2006.
(8) Articolo così modificato con delibera dell’Assemblea dei soci N. 02 del 26 maggio 2006.
(9) Articolo così modificato con delibera dell’Assemblea dei soci N. 02 del 26 maggio 2006.



  
Statuto

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